Con la Circolare consultabile in calce, il Procuratore della Repubblica indica le modalità con cui saranno svolti gli atti d’indagine che verranno effettuati da remoto.

Al punto B della Circolare si ribadisce che gli atti del difensore di cui all’art.415 bis, comma 3, c.p.p. dovranno essere depositati esclusivamente attraverso il portale del deposito degli atti penali.

Tuttavia, il Procuratore, preso atto del “valore di radicale innovazione” dell’intervento legislativo  apre “in via eccezionale” al deposito in formato cartaceo delle istanze difensive in presenza di “comprovate (dal difensore) difficoltà  di “registrazione al Portale ” purché le istanze siano accompagnate da un “supporto informatico” .

Quindi il difensore che sarà costretto a depositare “fisicamente” l’istanza dovrà avere cura di fornire all’Uffico requirente napoletano anche un cd o chiavetta usb in cui dovranno essere inseriti gli atti relativi al procedimento.

Il deposito cartaceo delle istanze è ammesso anche nel caso in cui  la produzione documentale ecceda i limiti dei 30MB .

Infine, il Procuratore prospetta l’apertura di altri “tavoli tecnici” con l’Avvocatura sulle modalità di accesso al portale e del suo funzionamento.

Detto questo,  la “gentile concessione” del Procuratore della Repubblica presenta numerosi aspetti non condivisibili sia in termini d’interpretazione della norma richiamata, art.24 del cd. “Decreto ristori” , che in termini di concreta operatività.

Tali profili meritano di essere oggetto di approfondimento perché il diritto di difesa non può essere compromesso dal mancato o difettoso funzionamento del portale del deposito degli atti penali.

La speranza è che si dia corso ad un’effettiva sperimentazione, durante la quale si ascoltino le esigenze concrete dell’Avvocatura fin qui ignorate come dimostra l’innegabile fallimento delle precedenti esperienze dei cd. “tavoli tecnici.

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Circolare n. 11-20 – disposizioni organizzative da osservare in relazione agli atti di indagine da compiere in modalità telematica